Il diritto d'autore

Il diritto d’autore nazionale non va confuso con il termine anglosassone “copyright”.Il copyright statunitense è il diritto esclusivo che l’utente ha di effettuare una copia di un autore, ai fini della distribuzione e/o dello sfruttamento commerciale, è caratterizzato dalla protezione prettamente economica dell’opera creativa e non prende in considerazione il “diritto morale”. Mentre il diritto d’autore è incentrato sia sulla tutela morale che economica dell’autore.

Per comprendere il diritto d’autore occorre innanzitutto chiarire quale è l’oggetto di tale diritto. Secondo l’art. 2575 del Codice civile e l’art. 1 della Legge sul diritto d’autore del 22 aprile 1941, n. 633: “sono protette le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”. La legge continua, all’art. 2, precisando che sono comprese nella protezione:

  1. Le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto in forma scritta quanto orale;
  2. Le opere e le composizioni musicali, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali;
  3. Le opere coreografiche e pantomimiche;
  4. Le opere della scultura, della pittura, dell’arte del disegno, dell’incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;
  5. I disegni e le opere dell’architettura;
  6. Le opere dell’arte cinematografica, muta e sonora;
  7. Le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia;
  8. I programmi dell’elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali, quale risultato di creazione intellettuale dell’autore. Restano esclusi le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce;
  9. Le banche di dati;
  10. Le opere del disegno industriale che presentino carattere creativo e valore artistico.

Il diritto d’autore consta di due elementi fondamentali: il diritto alla nominalità dell’opera (diritto morale) per il quale ciò che è stato creato dall’autore e deve essere riferito all’autore medesimo e la facoltà di sfruttamento economico.Il primo diritto è strettamente legato alla persone e all’autore e tale rimane, mentre il secondo è originariamente dell’autore, il quale può cederlo dietro compenso o gratuitamente (licenziatario).

In particolare il diritto morale mira a tutelare in via immediata la personalità dell’autore e l’attività in cui si materializza la sua creatività. Il diritto morale si specifica in una serie di facoltà, tutte a contenuto non patrimoniale:

  • Il diritto di inedito;
  • Il diritto alla paternità dell’opera: l’autore gode del diritto di essere pubblicamente riconosciuto come l’artefice o al contrario, non gli venga attribuita un’opera non sua o diversa da quella da lui creata;
  • Il diritto all’integrità dell’opera: l’autore può opporsi ad ogni deformazione, ,mutilazione o altra manifestazione e ad ogni atto a danno dell’opera stessa;
  • Il diritto di pentimento: l’autore ha il diritto di ritirare dal commercio, in alcuni casi ha solo l’obbligo di corrispondere un indennizzo a coloro che hanno acquistato i diritti a riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o mettere in commercio l’opera stessa.

Per quanto riguarda la durata del diritto morale la legge non pone nessun termine, alla morte dell’autore il diritto di paternità intellettuale e quello dell’integrità dell’opera possono essere fatti valere, senza limiti di tempo, dal coniuge e dai figli o, in mancanza, da altri ascendenti o discendenti diretti. In diritto morale è inalienabile, ossia non può essere ceduto in nessuna forma.

L’autore possiede anche il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera in ogni forma e modo, originale o derivato. I diritti di utilizzazione economica includono:

  • Il diritto di riproduzione in più esemplari dell’opera;
  • Il diritto di trascrizione dell’opera orale;
  • Il diritto di esecuzione, rappresentazione o recitazione in pubblico;
  • Il diritto di comunicazione al pubblico;
  • Il diritto di distribuzione;
  • Il diritto di elaborazione, traduzione e pubblicazione delle opere in raccolta;
  • Il diritto di noleggio o di dare in prestito;
  • Il diritto di modificazione.

L’autore può decidere di trasferire una delle facoltà senza per questo perdere il diritto alle altre, la cessione può essere anche parziale. Per esempio in tema di diritto di distribuzione l’autore può cedere il diritto di utilizzazione economica attraverso internet, ma può trattenere quello cartaceo. La durata normale dei diritti di utilizzazione economica è per tutta la vita dell’autore e sino a termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte; scaduti i diritti di utilizzazione economica, l’opera cade in pubblico dominio.

Numerose sono le limitazioni al diritto d’autore. L’art. 68 L.D.A. regola l’uso personale e la copia privata: “è libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell’opera nel pubblico”. Il 2° comma stabilisce che è totalmente libera la fotocopia di tali opere, se è eseguita per i servizi della biblioteca, nei musei pubblici o negli archivi pubblici, effettuata dai predetti organismi per i propri servizi, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto. I commi 4° e 5° stabiliscono i limiti dell’uso personale: la riproduzione non può superare il 15% del totale del libro se effettuata per mezzo di fotocopie, xerocopie o mezzo analogo, e all’autore e agli editori spetta un compenso corrisposto dal responsabile del centro o punto di riproduzione.

La società dell’informazione vive grazie allo scambio di dati, alla circolazione dei testi, immagini, programmi per elaboratore. In questo panorama occorre trovare le soluzioni più appropriate per garantire l’accesso alla conoscenza, utilizzando le norme esistenti, al fine di tutelare ogni diritto minacciato dal progresso tecnologico e allo stesso tempo valorizzare le nuove tecnologie che rappresentano gli strumenti essenziali per favorire la diffusione della conoscenza.

Quella del diritto d’autore è una delle discipline che più ha risentito dell’espansione della società dell’informazione. I fattori che contribuiscono alla problematicità di questa materia sono sostanzialmente legate alle caratteristiche fisiche e funzionali dei documenti digitali, alla varietà delle informazioni contenute, alle differenti e nuove modalità di utilizzo attraverso la trasmissione in rete e alla facilità di riproduzione. È essenziale, soprattutto nell’abito digitale, raggiungere un giusto equilibrio fra la tutela delle opere dell’ingegno e il diritto di accesso ai contenuti da parte dei fruitori.

In varie occasioni, le istituzioni comunitarie si sono occupate del problema della globalizzazione telematica imposta da Internet ed hanno preso in considerazione il tema della proprietà intellettuale in rete. Nel novembre del 1988, quando Internet era ancora una realtà cui avevano accesso poche centinaia di unità in tutta Europa, la Commissione Europea realizzò il c.d. libro verde “Il diritto d’autore e le sfide tecnologiche” per indicare le linee guida per giungere ad un’armonizzazione sul tema fra le legislazioni dei vari Paesi membri della Comunità.

Secondo alcune autorevoli voci, la struttura di Internet, la "globalizzazione", fenomeni quali il "no copyright", l'open source e le cyber arts rappresenterebbero la morte del diritto d'autore o l'inizio dell'agonia della tutela che la legge offre all'autore…

In effetti, non si può dire che le opere riprodotte in rete possano godere di tutela giuridica effettiva al pari delle opere su supporto tradizionale. Al contempo, è necessario evidenziare che nell’era delle new economy, nell’epoca in cui gradualmente si giunge alla smaterializzazione del supporto di informazione, non sono i beni materiali ad avere valore, ma le idee, i concetti, le immagini.

Internet, quindi, non sancisce affatto la fine del copyright, ma obbliga i giuristi a dover affrontare nuove sfide per reperire gli strumenti più adatti alla tutela dell’opera intellettuale presente in rete.

Al momento non esiste una legge completa, affidabile per quello che sono i diritti d’autore su internet tanto è vero che hanno proliferato i siti pirata. In Italia, per esempio, esiste la possibilità di non dover comprare i giornali perchè sulla rete ve li mettono gratuitamente a disposizione attraverso le rassegne stampa: il sito della Camera dei Deputati senza pagare mette a disposizione tutti i pdf dei maggiori giornali italiani, a chi faceva notare che questa rassegna stampa portava dei problemi è stato risposto che è una questione di servizio al cittadino. Il tema del diritto d’autore è totalmente fuori controllo, se il sito del Parlamento che fa le leggi e non le rispetta è un problema perché vuol dire che in Italia non esiste una legislazione forte e chiara in materia.

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