Francia: il servizio anti-P2P apre la porta agli hacker

A volte partecipare all’isteria collettiva anti-P2P può portare a errori grossolani. Ad esempio, gli utenti francesi dell’ISP Orange che hanno sottoscritto il servizio anti-file sharing si sono ritrovati esposti a qualsiasi possibile attacco esterno.

Il servizio dovrebbe garantire ai genitori che in loro assenza i figli non violino la legge Hadopi aprendo eMule o programmi simili. Per ottenere ciò basta installare il software messo a disposizione dalla stessa Orange.

Quello che però è emerso è che la Orange ha preso assolutamente sottogamba il problema della sicurezza. I ragazzi di Bluetuff hanno, infatti, scoperto facilmente l’IP utilizzato dall’ISP e si sono accorti che i dati vengono trasmessi totalmente in chiaro, esponendo gli IP degli utenti alla pubblica conoscenza.

Ma questo è il minimo: provando a forzare il sistema di sicurezza si sono resi conto che l’username e la password necessarie erano lo standard “admin”. Non il massimo della furbizia. In pratica qualsiasi hacker, anche improvvisato, ha le chiavi per riempire di virus gli incauti utenti Orange.

Probabilmente, rimane più sicuro lasciare ai propri figli la possibilità di accedere a sistemi P2P.

Fonte: http://www.onep2p.it/15/06/2010/il-sistema-anti-p2p-che-apre-la-porta-ai-malware/

Rapporto OCSE sulla banda larga: Italia settima per numero di abbonati ma ai primi posti per lentezza delle connessioni


Nei 31 Paesi che fanno parte dell'OCSE (l'Organizzazione per la collaborazione e lo sviluppo economico), la penetrazione della banda larga è aumentata di circa lo 0,5% nel corso dell'ultimo anno con 283 milioni di abbonamenti alla banda larga (23,3 persone ogni 100 abitanti nel dicembre 2009, contro le 22,8 di giugno 2009). Ora si inizia a dover guardare non solo alla sua diffusione in generale, ma anche alla velocità garantita dalla connessione.

Per numero totale di abbonamenti, l’Italia è settima con 12 milioni di abbonati:
il primo posto spetta agli Stati Uniti (81 milioni), seguiti da Giappone (31 milioni), Germania (24 milioni), Francia (19 milioni), Uk (18 milioni), Sud Corea (16 milioni).

Se si parla invece di tasso di penetrazione, si contendono il primo posto olandesi e danesi (con una penetrazione media di 37 abbonati ogni 100 abitanti), seguiti da Svizzera, Norvegia, Sud Corea, Islanda, Svezia, Lussemburgo, Francia e Germania, tutti al di sopra della media OCSE.

Per quanto riguarda la qualità di queste connessioni, su 283 milioni di linee quasi 169 milioni sono di tipo DSL (il 60%), 81 milioni via cavo (29%), 31,5 milioni su fibra (11%), con quest'ultima che rappresenta il settore maggiormente cresciuto rispetto al precedente periodo di analisi.

L'Italia, poi, è al quarto posto per costo più basso delle connessioni mobile, preceduta solo da Giappone, Regno Unito e Corea ma si attesta alle prime posizioni anche per lentezza della connessione.

Il file-sharing è come prestare un libro: la scioccante sentenza spagnola!

Nel 2005, sotto pressione della Egeda, la polizia spagnola aveva arrestato i gestori del sito CVCDGO. Si trattava di un portale che permetteva la condivisione tramite P2P di film e DVD, certamente scavalcando la proprietà intellettuale, ma facendo ciò senza fini di lucro, o per lo meno non guadagnando nulla direttamente dall’infrazione del copyright.

Ora la giustizia spagnola ha stabilito che le attività di CVCDGO non erano illegali. Un giudice, nello spiegare la propria decisione, ha proposto, poi, un paragone interessante:

“Sin dai tempi antichi ci sono stati il prestito e la vendita di libri, film, musica e altro. La differenza ora è soprattutto nel mezzo usato: prima era la carta, mentre ora tutto corre su formati digitali, permettendo uno scambio più rapido”.

Insomma, il file-sharing viene rapportato all’usanza del prestare un libro, di per sé difficilmente catalogabile come reato.

Dato che non sarà possibile chiedere l’appello, questa sentenza rischia di pesare fortemente su tutta la giurisprudenza futura, e non solo su quella spagnola.

I giovani dell'Università di Parma e l'informazione

Questo è il servizio che io e due mie compagne di corso (Chiara Zaccardi e Paola Palmisano) abbiamo realizzato per l'esame di "Comunicazione giornalistica e pubblicitaria" tenuto dal prof. Triani, nell'ambito del corso di studi in Giornalismo e cultura editoriale.

Il diritto d'autore

Il diritto d’autore nazionale non va confuso con il termine anglosassone “copyright”.Il copyright statunitense è il diritto esclusivo che l’utente ha di effettuare una copia di un autore, ai fini della distribuzione e/o dello sfruttamento commerciale, è caratterizzato dalla protezione prettamente economica dell’opera creativa e non prende in considerazione il “diritto morale”. Mentre il diritto d’autore è incentrato sia sulla tutela morale che economica dell’autore.

Per comprendere il diritto d’autore occorre innanzitutto chiarire quale è l’oggetto di tale diritto. Secondo l’art. 2575 del Codice civile e l’art. 1 della Legge sul diritto d’autore del 22 aprile 1941, n. 633: “sono protette le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”. La legge continua, all’art. 2, precisando che sono comprese nella protezione:

  1. Le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto in forma scritta quanto orale;
  2. Le opere e le composizioni musicali, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali;
  3. Le opere coreografiche e pantomimiche;
  4. Le opere della scultura, della pittura, dell’arte del disegno, dell’incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;
  5. I disegni e le opere dell’architettura;
  6. Le opere dell’arte cinematografica, muta e sonora;
  7. Le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia;
  8. I programmi dell’elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali, quale risultato di creazione intellettuale dell’autore. Restano esclusi le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce;
  9. Le banche di dati;
  10. Le opere del disegno industriale che presentino carattere creativo e valore artistico.

Il diritto d’autore consta di due elementi fondamentali: il diritto alla nominalità dell’opera (diritto morale) per il quale ciò che è stato creato dall’autore e deve essere riferito all’autore medesimo e la facoltà di sfruttamento economico.Il primo diritto è strettamente legato alla persone e all’autore e tale rimane, mentre il secondo è originariamente dell’autore, il quale può cederlo dietro compenso o gratuitamente (licenziatario).

In particolare il diritto morale mira a tutelare in via immediata la personalità dell’autore e l’attività in cui si materializza la sua creatività. Il diritto morale si specifica in una serie di facoltà, tutte a contenuto non patrimoniale:

  • Il diritto di inedito;
  • Il diritto alla paternità dell’opera: l’autore gode del diritto di essere pubblicamente riconosciuto come l’artefice o al contrario, non gli venga attribuita un’opera non sua o diversa da quella da lui creata;
  • Il diritto all’integrità dell’opera: l’autore può opporsi ad ogni deformazione, ,mutilazione o altra manifestazione e ad ogni atto a danno dell’opera stessa;
  • Il diritto di pentimento: l’autore ha il diritto di ritirare dal commercio, in alcuni casi ha solo l’obbligo di corrispondere un indennizzo a coloro che hanno acquistato i diritti a riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o mettere in commercio l’opera stessa.

Per quanto riguarda la durata del diritto morale la legge non pone nessun termine, alla morte dell’autore il diritto di paternità intellettuale e quello dell’integrità dell’opera possono essere fatti valere, senza limiti di tempo, dal coniuge e dai figli o, in mancanza, da altri ascendenti o discendenti diretti. In diritto morale è inalienabile, ossia non può essere ceduto in nessuna forma.

L’autore possiede anche il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera in ogni forma e modo, originale o derivato. I diritti di utilizzazione economica includono:

  • Il diritto di riproduzione in più esemplari dell’opera;
  • Il diritto di trascrizione dell’opera orale;
  • Il diritto di esecuzione, rappresentazione o recitazione in pubblico;
  • Il diritto di comunicazione al pubblico;
  • Il diritto di distribuzione;
  • Il diritto di elaborazione, traduzione e pubblicazione delle opere in raccolta;
  • Il diritto di noleggio o di dare in prestito;
  • Il diritto di modificazione.

L’autore può decidere di trasferire una delle facoltà senza per questo perdere il diritto alle altre, la cessione può essere anche parziale. Per esempio in tema di diritto di distribuzione l’autore può cedere il diritto di utilizzazione economica attraverso internet, ma può trattenere quello cartaceo. La durata normale dei diritti di utilizzazione economica è per tutta la vita dell’autore e sino a termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte; scaduti i diritti di utilizzazione economica, l’opera cade in pubblico dominio.

Numerose sono le limitazioni al diritto d’autore. L’art. 68 L.D.A. regola l’uso personale e la copia privata: “è libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell’opera nel pubblico”. Il 2° comma stabilisce che è totalmente libera la fotocopia di tali opere, se è eseguita per i servizi della biblioteca, nei musei pubblici o negli archivi pubblici, effettuata dai predetti organismi per i propri servizi, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto. I commi 4° e 5° stabiliscono i limiti dell’uso personale: la riproduzione non può superare il 15% del totale del libro se effettuata per mezzo di fotocopie, xerocopie o mezzo analogo, e all’autore e agli editori spetta un compenso corrisposto dal responsabile del centro o punto di riproduzione.

La società dell’informazione vive grazie allo scambio di dati, alla circolazione dei testi, immagini, programmi per elaboratore. In questo panorama occorre trovare le soluzioni più appropriate per garantire l’accesso alla conoscenza, utilizzando le norme esistenti, al fine di tutelare ogni diritto minacciato dal progresso tecnologico e allo stesso tempo valorizzare le nuove tecnologie che rappresentano gli strumenti essenziali per favorire la diffusione della conoscenza.

Quella del diritto d’autore è una delle discipline che più ha risentito dell’espansione della società dell’informazione. I fattori che contribuiscono alla problematicità di questa materia sono sostanzialmente legate alle caratteristiche fisiche e funzionali dei documenti digitali, alla varietà delle informazioni contenute, alle differenti e nuove modalità di utilizzo attraverso la trasmissione in rete e alla facilità di riproduzione. È essenziale, soprattutto nell’abito digitale, raggiungere un giusto equilibrio fra la tutela delle opere dell’ingegno e il diritto di accesso ai contenuti da parte dei fruitori.

In varie occasioni, le istituzioni comunitarie si sono occupate del problema della globalizzazione telematica imposta da Internet ed hanno preso in considerazione il tema della proprietà intellettuale in rete. Nel novembre del 1988, quando Internet era ancora una realtà cui avevano accesso poche centinaia di unità in tutta Europa, la Commissione Europea realizzò il c.d. libro verde “Il diritto d’autore e le sfide tecnologiche” per indicare le linee guida per giungere ad un’armonizzazione sul tema fra le legislazioni dei vari Paesi membri della Comunità.

Secondo alcune autorevoli voci, la struttura di Internet, la "globalizzazione", fenomeni quali il "no copyright", l'open source e le cyber arts rappresenterebbero la morte del diritto d'autore o l'inizio dell'agonia della tutela che la legge offre all'autore…

In effetti, non si può dire che le opere riprodotte in rete possano godere di tutela giuridica effettiva al pari delle opere su supporto tradizionale. Al contempo, è necessario evidenziare che nell’era delle new economy, nell’epoca in cui gradualmente si giunge alla smaterializzazione del supporto di informazione, non sono i beni materiali ad avere valore, ma le idee, i concetti, le immagini.

Internet, quindi, non sancisce affatto la fine del copyright, ma obbliga i giuristi a dover affrontare nuove sfide per reperire gli strumenti più adatti alla tutela dell’opera intellettuale presente in rete.

Al momento non esiste una legge completa, affidabile per quello che sono i diritti d’autore su internet tanto è vero che hanno proliferato i siti pirata. In Italia, per esempio, esiste la possibilità di non dover comprare i giornali perchè sulla rete ve li mettono gratuitamente a disposizione attraverso le rassegne stampa: il sito della Camera dei Deputati senza pagare mette a disposizione tutti i pdf dei maggiori giornali italiani, a chi faceva notare che questa rassegna stampa portava dei problemi è stato risposto che è una questione di servizio al cittadino. Il tema del diritto d’autore è totalmente fuori controllo, se il sito del Parlamento che fa le leggi e non le rispetta è un problema perché vuol dire che in Italia non esiste una legislazione forte e chiara in materia.

Google Street View: ancora guai per l'azienda di Mountain View

Ancora guai per Google Street View: dopo l'inchiesta avviata dal Canada, anche l'Australia ha deciso di avviare una procedura nei confronti del servizio di mappatura di strade (e reti WiFi) con l'accusa di violazione della normativa a tutela della privacy.

Davanti alle nuove accuse Google ha ribadito ancora la sua difesa, affermando che la privacy dei propri utenti sia una delle sue priorità, scusandosi e ribadendo che la raccolta dei dati che vanno oltre la semplice registrazione anonima delle Reti WiFi sia stato solo un errore.

La decisione di Google di mostrare alle autorità europee i dati raccolti, così come l'assunzione di responsabilità circa l'impropria raccolta dati in più di 30 paesi, sembrano tuttavia aver dato il via ad una reazione a catena mondiale e, oltre alle accuse del governo australiano, si è aperto anche un nuovo procedimento negli Stati Uniti: caso aperto da una donna dell'Oregon e da un uomo di Washington, che accusavamo Google di violare la normativa federale in materia di privacy e acquisizione dei dati con la raccolta di informazioni in materia di reti WiFi. In questo caso si chiamava in causa anche una domanda brevettuale depositata da Google nel 2008 per una tecnologia relativa proprio alla raccolta dati ulteriori attraverso le Reti WiFi: ipotizzando legami tra la pratica di mappatura delle reti WiFi finora effettuata e la tecnologia sviluppata. L'eventuale legame minerebbe alle base la difesa di Google secondo cui le violazione sarebbero state involontarie. Google ha tuttavia negato l'esistenza di un qualche legame: la colpa sarebbe di un singolo Googler, tanto che il CEO di Google, Eric Schmidt, ha affermato di voler condurre un'indagine interna contro il programmatore responsabile dell'introduzione del codice incriminato all'interno della tecnologia utilizzata dai veicoli Street View, all'insaputa dei superiori.

Tutti pazzi per il gioco!

Questo è il servizio giornalistico che il mio gruppo ha realizzato per il corso "Teorie e tecniche dei nuovi media" tenuto dal prof. Gavazzoli nell'ambito del corso di studi in Giornalismo e cultura editoriale.